Decreto Sostegni Bis: nuovi contributi per le imprese

Il nuovo decreto sostegni, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 25 Maggio 2021, presenta misure urgenti per “ristorare, seppur parzialmente” le imprese, i titolari di partita IVA e al lavoro, per la liquidità, a salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Nel Decreto Sostegni bis, oggi Decreto Imprese, lavoro e professioni, vengono stanziati 8 miliardi di euro da destinare alle imprese e titolari di partita IVA sotto forma di contributi per “ristorare, seppur parzialmente” le imprese danneggiate dal Covid.

Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che hanno già richiesto e ottenuto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?

Un contributo automatico: chi ha già chiesto e ottenuto il contributo previsto dal primo Decreto Sostegni riceverà in maniera automatica lo stesso importo che sarà erogato nelle stesse modalità del primo contributo (bonifico o credito d’imposta). Non è pertanto necessario presentare un’ulteriore istanza all’Agenzia delle Entrate.

Un contributo alternativo: chi ha già chiesto e ottenuto il contributo previsto dal primo Decreto Sostegni avrà inoltre la possibilità di presentare domanda per ottenere un eventuale conguaglio derivante dall’applicazione di un nuovo parametro di calcolo che si effettua applicando le stesse percentuali del primo Decreto Sostegni alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Qualora la somma già incassata dovesse risultare superiore a quella richiesta con la nuova domanda, non si procede al conguaglio a sfavore del contribuente.

Un contributo aggiuntivo su calo utile: a chi ha già chiesto e ottenuto il contributo previsto dal primo Decreto Sostegni, si riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Tale contributo aggiuntivo sommato a quelli ricevuti con il Decreto Sostegni e Sostegni bis non potrà essere superiore a 150mila euro.

Cosa prevede il Decreto Sostegni bis per coloro che NON hanno richiesto il contributo a valere sul primo Decreto Sostegni?

I soggetti interessati dovranno richiedere entro il 28 maggio il contributo applicando le aliquote previste dal primo Decreto Sostegni. Tale domanda consentirà di ricevere la seconda tranche di pari importo in maniera automatica.

I soggetti beneficiari

Potranno fruire del contributo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA, colpiti dalla emergenza epidemiologica, che: svolgono attività d’impresa, di arte o professione, producono reddito agrario.

Potranno fruire del contributo i soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA:

– che hanno accertato una perdita di volume d’affari nel 2020 pari almeno al 30% rispetto al 2019:
– il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia pari o inferiore ai 10 milioni.


Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o per le startup, ossia per le partite IVA attive dal 1° gennaio 2020.

Non possono richiedere il contributo:
– i soggetti la cui attività non supera il limite di 10 milioni di fatturato ;
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
– gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
– i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Fissa subito un appuntamento.

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