Contributo a fondo perduto covid-19: come funziona e a chi spetta


Il Decreto Rilancio (Dl n.34 del 19 maggio 2020) ha previsto, tra le altre cose, la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte di “titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricolo, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus.”


Contributo a fondo perduto: come funziona e come viene calcolato

Si tratta, quindi, di un contributo a fondo perduto, che i soggetti beneficiari possono richiedere all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 giugno 2020.

L’agevolazione ha l’obiettivo di compensare, almeno in parte, le gravi perdite economiche che hanno subito la maggior parte delle attività imprenditoriali durante e a seguito della pandemia.

L’ammontare del contributo viene determinato calcolando la differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, alla quale viene poi applicata una specifica percentuale:

• 20% se i ricavi o i compensi del 2019 non superano i 400mila euro;

• 15% se i ricavi o i compensi del 2019 non superano 1milione di euro;

• 10% se i ricavi o i compensi del 2019 non superano i 5 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto, in ogni caso, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Contributo a fondo perduto: a chi è rivolto

Il bonus contributo a fondo perduto è rivolto a titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricolo che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del bonus e che non abbiano superato nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi superiore a 5 milioni di euro.

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti:

• ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019;

• inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

•domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus.

Quando fare domanda

La domanda può essere presentata dai soggetti beneficiari a partire da lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020. Per gli eredi che fanno domanda dopo aver rilevato l’attività di un parente deceduto la richiesta può essere presentata dal 25 giugno al 24 agosto.

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